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Avviso

Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, finalizzati alla digitalizzazione di servizi, processi e flussi informativi[Scarica l'avviso: file.pdf immagine; file.pdf testo]

  1. Destinatari
   2. Progetti finanziabili
   3. Ammontare delle risorse disponibli
   4. Importo massimo del finanziamento
   5. Costi ammissibili a finanziamento
   6. Durata dei progetti
   7. Modalità di cofinanziamento dei progetti da parte di altri soggetti pubblici o privati
   8. Modalità di presentazione dei progetti
   9. Termine di presentazione dei progetti
  10. Valutazione dei progetti
  11. Progetti ammessi al finanziamento
  12. Modalità di erogazione dei finanziamenti
  13. Attività di monitoraggio e di revoca di finanziamenti
  14. Comunicazione dei risultati
  15. Coordinamento tra i progetti ammessi
  16. Contatti
  17. Pubblicazione del presente avviso

1. Destinatari

Le università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, con l'esclusione delle università telematiche, come definite all'articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.98 del 29 aprile 2003, e con l'esclusione degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono presentare domanda per il finanziamento da parte del Dipartimento per la dgitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione  tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - di seguito "Dipartimento" - di progetti rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 2.

Per le finalità del presente avviso, le università di cui al comma 1 possono raggrupparsi temporaneamente tra di loro; ogni raggruppamento - di seguito "rete di università" o "rete" - deve indicare un'università capofila.

2. Progetti finanziabili

I progetti devono soddisfare tutti i seguenti obiettivi specifici:

a. completare e potenziare la copertura Internet, anche con tecnologie wireless di nuova generazione, dell’intera area universitaria;
b.introdurre la tecnologia VoIP per gli studenti, i docenti, il personale tecnico e amministrativo, sia in modalità fissa che mobile;
c. introdurre i servizi di iscrizione on line e di verbalizzazione elettronica degli esami per tutti gli studenti, nonché ulteriori servizi a scelta dell’università finalizzati a semplificare e digitalizzare i rapporti con gli studenti (ad esempio, sistemi on line per la gestione dei pagamenti e micro-pagamenti).
d. introdurre il fascicolo personale dello studente (anche ai fini del Diploma Supplement, come definito all’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca del 26 ottobre 2005 protocollo n. 49/2005), nonché ulteriori servizi a scelta dell’università finalizzati a reingegnerizzare e automatizzare i processi interni ad elevato costo di risorse umane e strumentali (ad esempio, sistemi per facilitare la redazione e lo scambio di documenti tra studenti, gruppi di ricerca e docenti e sistemi di teleconferenza);
e. prevedere, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’automazione dei flussi informativi nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nonché ulteriori soluzioni a scelta dell’università finalizzate a standardizzare e automatizzare i flussi informativi tra le università e tra l’università e le amministrazioni centrali, periferiche e locali, anche al fine di ottimizzare le rispettive banche dati e anagrafi.

Nel caso l'università abbia già conseguito uno o più degli obiettivi di cui al comma 1, previa dichiarazione, il progetto può essere finalizzato al raggiungimento di tutti gli obiettivi non ancora previsti.

I progetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2006, n.296 citato nelle premesse, devono dare priorità alle soluzioni che utilizzano o sviluppo applicazioni software a codice aperto.

Possono essere finanziati sia progetti completamenti nuovi, sia progetti di estensione e/o potenziamento di soluzioni tecnologiche e organizzative esistenti per le finalità di cui al comma 1, sia parti bene definite, purchè ancora da realizzare alla data di pubblicaizone del comunicato del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, di progetti già in corso con le medesime finalità.

Ciascuna università, sia in quanto università singola, sia in quanto parte di una rete, ovvero ciascuna rete, nella figura dell'università capofila della stessa, può presentare un solo progetto.

3. Ammontare delle risorse disponibili

Il fondo destinato al finaziamento dei progetti presentati è pari a euro 2.000.000 (duemilioni), a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 ottobre 2008.

La dotazione del fondo potrà essere incrementata previa disponibilità di ulteriori risorse. 

4. Importo massimo del finanziamento

Per ogni progetto presentato da una singola università, l'importo massimo ammissibile del finanziamento è pari al 60% del costo del progetto, e comunque, non superiore a euro 400.000 (quattrocentomila) per ciascuna delle università facenti parte  della rete ed entro il limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Tale finanziamento è attribuito all'università capofila della rete, che ne cura la ripartizione tra le altre università aderenti alla stessa secondo quanto indicato dal progetto e che è responsabile degli adempimenti di cui agli articoli 8, 12 e 15.

5. Costi ammissibili a finanziamento

Nell'ambito dei progetti presentati, sono considerati ammissibili al finanziamento, comprensivi di IVA:

a. i costi di progettazione e realizzazione (ad esempio, acquisto e/o installazione di hardware o software, acquisto di licenze e/o sviluppo di software, attività di collaudo, formazione iniziale degli addetti, attività di comunicazione agli studenti, ecc.) sia interni che esterni all'università (ad esempio, servizi di consulenza, servizi di sviluppo  esterno, risorse interne, ecc.);

b. i costi di gestione dei sistemi realizzati per un periodo non superiore a tre mesi dalla data della loro attivazione.

Non sono ammissibili al finanziamento i costi di gestione dei sistemi realizzati diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera b).

6. Durata dei progetti

I progetti finanziati ai sensi del presente avviso dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 12.

Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico non prevedibili in fase progettuale, il Dipartimento può autorizzare una sola proroga per non più di 6 mesi.

7. Modalità di cofinanziamento dei progetti da parte di altri soggetti pubblici o privati

Al finanziamento dei progetti di cui al presente avviso possono contribuire, per la parte a carico delle singole università, soggetti pubblici o privati, anche avvalendosi dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

8. Modalità di presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati, pena l'inamissibilità, utilizzando la procedura online disponibile sul sito Internet www.ict4university.gov.it, alla sezione "Università digitale", compilando il modulo come da fac-simile agli Allegati 1A e 1B.

In caso di progetto presentato da una singola università, il modulo di cui al comma 1, compilato secondo le indicazioni della suddetta procedura online, deve essere sottoscritto, pena l'inamissibilità, con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo7 marzo 2005, n.82, dal legale rappresentante dell'università o da un suo delegato. La delega è ammessa solo se firmata digitalmente dallo stesso legale rappresentante ed inviata tramite la medesima procedura online.

In caso di progetto presentato da una rete di università, il modulo di cui al comma 1, compliato seocndo le indicazioni della suddetta procedura online, deve essere sottoscritto, pena l'inamissibilità, con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, dal legale rappresentante dell'università capofila della rete o da un suo delegato. La delega è ammessa solo se firmata digitalmente dallo stesso legale rappresentante ed inviata tramite la medesima procedura online.

9. Termine di presentazione dei progetti

Il termine di presentazione progetti, previsto per il 28 maggio 2009, è stato prorogato al 25 giugno 2009.

10. Valutazione dei progetti

Per la valutazione dei progetti, è istituita presso il Dipartimento una Commissione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle università Italiane (CRUI).

La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è senza oneri per l'Amministrazione e no dà diritto a rimborsi spese o compensi per i partecipanti, comprese eventuali spese di viaggio.

I progetti sono valutati in base ai criteri riportati nella tabella seguente:

CriterioPunteggio massimo    
 Qualità tecnico-organizzativa20
 Partecipazione finanziaria dell'università (o rete) che superi il minimo del 40% sull'intero progetto10
 Presenza di cofinanziamenti offerti da altri soggetti pubblici o privati (articolo 7)10
 Progetto presentato da una rete di università20
 Utilizzo di soluzioni a codice a sorgente aperto20
 Riuso di soluzioni tecniche e/o organizzative (come preferenza al riuso di soluzioni già adottate da altri partecipanti alla rete, ove presenti)20

11.Progetti ammessi al finanziamento

La Commissione di cui all'articolo 10 predispone una graduatoria di merito che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammessi, con relativo finanziamento assegnato, fino al limite delle risorse disponibili.

Tale graduatoria è approvata con provvedimento del Dipartimento e pubblicata sul sito Internet del Dipartimento www.innovazionepa.it/dit  nonché sui siti Internet www.ict4university.gov.it e www.miur.it.

L'approvazione della graduatoria di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'art. 3 sul pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.

12. Modalità di erogazione dei finanziamenti

Le modalità di attuazione e monitoraggio dei progetti e quelle di erogazione dei finanziamenti assegnati sono disciplinate tramite apposite convenzioni, secondo il fac-simile agli allegati 2A e 2B, stipulate tra il Dipartimento e le università.

Nel caso di progetto presentato da una singola università, la convenzione, pena la decadenza, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'univeristà o da un suo delegato ed inviata al Dipartimento entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 11, utilizzando la procedura online disponibile sul sito Internet www.ict4university.gov.it, alla sezione "Università digitale". La delega è ammessa solo se firmata digitalmente dallo stesso legale rappresentante ed inviata tramite medesima procedura online.

Nel caso di progetto presentato da una rete di università, la convenzione, sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutte le univeristà facenti parte delle rete, pena la decadenza, deve essere inviata al Dipartimento dall'università capofila entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 11, utilizzando la procedura online disponibile sul sito Internet www.ict4university.gov.it, alla sezione "Università digitale". Le deleghe sono ammesse solo se firmate digitalmente dagli stessi legali rappresentanti ed inviate tramite la medesima procedura online.

13. Attività di monitoraggio e revoca dei finanziamenti

In caso di mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto approvato o in caso di mancato rispetto della durata temporale, può essere disposta la revoca del finanziamento con provvedimento del Dipartimento.

14. Comunicazione dei risultati

Il Dipartimento e le università, sia singolarmente, sia in quanto parte di una rete, possono promuovere i risultati raggiunti congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie inziative di comunicazione.

Al fine di promuovere e divulgare l'iniziativa, le università, sia singolarmente, sia in quanto parte di una rete, autorizzano il Dipartimento alla pubblicazione del progetto sul sito Internet www.ict4university.gov.it.

Le università possono utilizzare il logo grafico "ICT4University" per connotare le attività correlate al progetto.

15. Coordinamento tra i progetti ammessi

Al fine di favorire le possibili sinergie tra i progetti ammessi, è istituito presso il Dipartimento un Tavolo tecnico composto da due rappresentanti designati dal Dipartimento, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e un rappresentante designato da ciascuna università il cui progetto sia stato ammesso, ovvero dall'università capofila in caso di progetto presentato da una rete.

Il Tavolo tecnico è finalizzato alla discussione e condivisione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate dai progetti ammessi che abbiano rilevanza trasversale, con particolare attenzione ai temi generali della cooperazione applicativa, delle modalità di automazione dei flussi informativi verso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del fascicolo dello studente e del servizio di verbalizzazione elettronica degli esami.

Al Tavolo tecnico potranno essere inviati i rappresentanti di altre università, previo parere dei rappresentanti di cui al comma 1.

16. Contatti

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente avviso possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica unidig.info@ict4university.gov.it.

17. Pubblicazione del presente Avviso

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Dipartimento www.innovazionepa.it/dit, nonché sui siti Internet www.ict4university.gov.it e www.miur.it.

L'estratto del presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 62 del 16 marzo 2009.