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Quali sono gli adempimenti delle Università dopo lo scarico della convenzione controfirmata dal Dit?

Gli adempimenti futuri dell’Università, dopo lo scarico della convenzione controfirmata dal Dipartimento, sono elencati all’articolo 5 della convenzione.
In base a esso l’Università deve assicurare la corretta realizzazione del progetto secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’articolo 6 comma 1 dell’avviso “Campus digitale”, vale a dire che i progetti finanziati ai sensi del suddetto avviso dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione da parte dell'università. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento può autorizzare una sola proroga per non più di 6 mesi.
 
Per l’erogazione della prima quota del finanziamento a carico del Dipartimento, l’Università deve  fornire al Dipartimento una relazione sulle attività svolte nei primi tre mesi di progetto, al fine della verifica di regolare esecuzione.
 
Per l’erogazione della seconda quota del finanziamento a carico del Dipartimento, l’Università deve inoltre fornire al Dipartimento stesso:


1. una relazione conclusiva riepilogativa di tutte le attività svolte ai fini della verifica della regolare esecuzione;
2. una dichiarazione attestante il costo complessivo sostenuto per il progetto e la sua ripartizione in costi sostenuti a carico del finanziamento da parte del Dipartimento, a carico dell’Università e a carico di privati e altri soggetti, ove presenti.
3. un rendiconto analitico dei costi sostenuti con il finanziamento a carico delDipartimento, suddivisi in costi esterni ed interni; i costi esterni devono essere rendicontati con idonea documentazione (ad esempio fatture, ricevute, ecc.), quelli interni possono essere rendicontati con dichiarazione dell’Università.
I documenti richiesti all’Università, devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’Università e inviati in modalità elettronica al Dipartimento .


L’Università deve impegnarsi a:


1. aggiornare, con periodicità trimestrale, un quadro sintetico relativo allo stato di avanzamento del progetto che sarà pubblicato sul sito www.ict4university.gov.it;
2. inviare al Dipartimento, entro due mesi dalla data di conclusione delle attività, una descrizione sintetica del progetto stesso, dei risultati raggiunti, delle soluzioni adottate e degli eventuali componenti riutilizzabili.
3. rendere disponibili i programmi software sviluppati nell’ambito del progetto secondo le prescrizioni del “Codice dell’amministrazione digitale”, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento al riuso dei programmi informatici.

(ricevuta il 5/03/2009)